DL 07/05/1997 n.118 - Vigente alla G.U. 12/07/2003 n. 160

 

 

ZOOTECNIA (ALLEVAMENTO)

Decreto-legge 7 maggio 1997, n. 118 (in Gazz. Uff., 7 maggio, n. 104). - Decreto convertito in l. 3 luglio 1997, n. 204 (in Gazz. Uff., 5 luglio 1997, n. 155). -- Disposizioni urgenti in materia di quote latte (1) (2).

(1) Allo scopo di agevolarne la lettura, nel presente provvedimento la nomenclatura dei Ministri e dei Ministeri è stata aggiornata sulla base degli accorpamenti e delle soppressioni intervenute negli ultimi anni.

(2) Il presente decreto è stato abrogato dal comma 47 dell'art. 10, D.L. 28 marzo 2003, n. 49, come modificato dalla relativa legge di conversione e con la decorrenza ivi indicata.

Preambolo

(Omissis).

Articolo 1

[1. L'operatività della commissione governativa di indagine in materia di quote latte, di cui all'articolo 1, comma 28, del decreto-legge 31 gennaio 1997, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 1997, n. 81, è prorogata sino al 31 agosto 1997, anche al fine di proseguire gli accertamenti effettuati e di completare il controllo straordinario della quantità effettiva di produzione nazionale di latte commercializzata nei periodi 1995-1996 e 1996-1997, ripartita per singoli produttori. Entro la data suddetta, la commissione presenta al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro delle politiche agricole e forestali ed al Parlamento, una relazione definitiva sugli accertamenti e controlli effettuati (1).

2. Per le finalità di cui al comma 1, la commissione continua ad avvalersi della collaborazione delle Forze di polizia di cui all'articolo 1, comma 30, del decreto-legge di cui al comma 1, le quali nello svolgimento di tali funzioni, possono, tra l'altro, effettuare ispezioni amministrative, avvalendosi di tutti i poteri loro spettanti, nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, per l'esercizio delle proprie attività istituzionali.

3. Entro venti giorni dalla presentazione della relazione di cui al comma 1, l'A.I.M.A. provvede ad operare le eventuali rettifiche negli elenchi dei produttori sottoposti a prelievo supplementare per il periodo 1995-1996 ed effettua i conseguenti conguagli in sede di compensazione nazionale per il periodo 1996-1997. Qualora il conguaglio non sia possibile o sufficiente, l'A.I.M.A. provvede a restituire le somme versate in più e a ripetere quelle versate in meno. Conseguentemente, il termine per il versamento del saldo del prelievo supplementare da parte degli acquirenti, dovuto per i periodi 1995-1996 e 1996-1997, è differito al 30 settembre 1997.

4. Limitatamente al periodo 1996-1997, la dichiarazione che gli acquirenti sono tenuti a trasmettere, in base al regolamento (CEE) n. 536/1993, della Commissione del 9 marzo 1993, è differita al 30 giugno 1997 ed è redatta in conformità al modello approvato dall'A.I.M.A., da sottoscriversi anche da parte del produttore. Nello stesso termine e con le medesime modalità, gli acquirenti sono tenuti a trasmettere una nuova dichiarazione per il periodo 1995-1996, che sostituisce ad ogni effetto quella a suo tempo presentata (2). Qualora il produttore non provveda alla sottoscrizione delle suddette dichiarazioni, la commissione può disporre le opportune verifiche da parte delle Forze di polizia di cui al comma 2. Si applicano in ogni caso le sanzioni previste dall'articolo 11 della legge 26 novembre 1992, n. 468 (1).

4-bis. Limitatamente al periodo 1996-1997, ed in deroga a quanto disposto dall'articolo 5, commi 3 e 4, della legge 26 novembre 1992, n. 468, gli acquirenti di latte bovino trattengono il 20 per cento del prelievo supplementare relativo alla parte di quota B ridotta al produttore dall'articolo 2 del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46. Le somme trattenute in eccesso rispetto a quanto disposto dal precedente periodo sono immediatamente restituite ai produttori con gli interessi legali maturati. Per le consegne che oltrepassano il suddetto ammontare, l'acquirente è tenuto a trattenere il prelievo supplementare in misura intera. Resta fermo l'obbligo del produttore al pagamento del prelievo supplementare ove questo risulti comunque dovuto dopo l'effettuazione della compensazione nazionale. A tale fine gli acquirenti sono autorizzati a trattenere nel periodo 1997-1998, con gli interessi legali maturati, le somme relative al periodo 1996-1997 non versate (3).

4-ter. L'A.I.M.A. è obbligata a fornire alle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, su supporto magnetico, i modelli L1 relativi ai periodi 1995-1996 e 1996-1997 ed annate successive (3).

5. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in lire 100 milioni per l'anno 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno, all'uopo utilizzando quota parte dell'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio (4)] (5).

(1) Comma così modificato dalla legge di conversione 3 luglio 1997, n. 204.

(2) Per le dichiarazioni relative agli anni 1995-97, vedi il d.m. 15 maggio 1997.

(3) Comma aggiunto dalla legge di conversione 3 luglio 1997, n. 204.

(4) L'AIMA è stata soppressa e in suo luogo istituito l'ente Agenzia per le erogazioni in agricoltura, ex d.lg. 27 maggio 1999, n. 165.

(5) Il presente decreto è stato abrogato dal comma 47 dell'art. 10, D.L. 28 marzo 2003, n. 49, come modificato dalla relativa legge di conversione e con la decorrenza ivi indicata.

Articolo 1/bis

[1. Il programma per l'abbandono volontario totale o parziale della produzione lattiera attraverso la cessione a pagamento all'A.I.M.A., da parte degli allevatori che intendono cessare o diminuire la produzione di latte nelle loro aziende, delle relative quote in vista della redistribuzione, allo stesso prezzo, da parte dell'A.I.M.A., agli allevatori che intendono essere legittimati ad aumentare la produzione delle proprie stalle, ai sensi dell'articolo 3, commi 4, 5 e 5- bis, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 552, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 642, di cui alla deliberazione del CIPE 21 marzo 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 111 del 15 maggio 1997, è sospeso.

2. Con apposito decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, da emanare entro quindici giorni dalla conclusione delle attività di revisione dei quantitativi individuati di cui all'articolo 1, verrà disposta la riattivazione del programma medesimo.

3. Il programma per l'abbandono volontario totale della produzione lattiera di cui all'articolo 1, commi da 13 a 15, del decreto-legge 31 gennaio 1997, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 1997, n. 81, ed il programma di assegnazione gratuita di quota di cui all'articolo 1, commi da 17 a 20, del medesimo decreto-legge, sono sospesi.

4. Con apposito decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, da emanare entro quindici giorni dalla conclusione delle attività di revisione dei quantitativi individuali di cui all'articolo 1, verrà disposta la riattivazione dei programmi medesimi (1) (2)] (3).

(1) L'AIMA è stata soppressa e in suo luogo istituito l'ente Agenzia per le erogazioni in agricoltura, ex d.lg. 27 maggio 1999, n. 165.

(2) Articolo aggiunto dalla legge di conversione 3 luglio 1997, n. 204.

(3) Il presente decreto è stato abrogato dal comma 47 dell'art. 10, D.L. 28 marzo 2003, n. 49, come modificato dalla relativa legge di conversione e con la decorrenza ivi indicata.

Articolo 2

[1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge] (1).

(1) Il presente decreto è stato abrogato dal comma 47 dell'art. 10, D.L. 28 marzo 2003, n. 49, come modificato dalla relativa legge di conversione e con la decorrenza ivi indicata.